Ponte Garibaldi a Senigallia, il Consiglio di Stato dice no al ricorso delle associazioni ambientaliste

E’ stata confermata la sentenza con la quale a metà maggio scorso il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste che contestavano il progetto definitivo del nuovo Ponte Garibaldi a Senigallia. L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso in appello proposto dall’Associazione Italia Nostra, dal Gruppo Società e Ambiente e dall’Associazione Confluenze. Il vecchio ponte – che attraversava il fiume Misa nel centro storico – era stato demolito nell’autunno del 2023, poiché fortemente danneggiato dalle alluvioni che hanno colpito la città marchigiana nel settembre 2022.
“La sentenza del Consiglio di Stato è chiara ed eloquente e conferma, sotto tutti i profili, la legittimità del progetto del nuovo Ponte Garibaldi – dice il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti –. Anche se la realizzazione dell’opera non compete al Comune, ci auguriamo che con la conclusione di questa vicenda giudiziaria si possa finalmente procedere speditamente all’avvio dei lavori. È quello che ci chiedono i commercianti e i cittadini che vivono e frequentano il centro storico”.
In una nota stampa le associazioni ambientaliste ricorrenti ribadiscono la loro contrarietà al progetto, analizzando, nell’ordine “il parere della Soprintendenza ignorato, la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica (…); continueremo a batterci contro questo progetto di ponte, per un ponte adeguato con il nostro Centro Storico, in armonia con il contesto settecentesco della città. Lo ripetiamo: la città storica è un bene monumentale e identitario collettivo, nemmeno l’amministrazione pubblica può disporne con superficialità e arbitrarietà”.
Tra le soluzioni progettuali per il rifacimento è stata preferita quella che, invece di ricostruire la struttura, prevedeva la costruzione del nuovo ponte a circa 50 metri da dove era ubicato il vecchio. E’ stato proposto ricorso al Tar delle Marche, respinto dai giudici amministrativi di primo grado. Di qui il ricorso in appello. Rispondendo alle censure di tipo procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l’approvazione definitiva del progetto ad opera dell’organo commissariale è stata preceduta da una conferenza di servizi decisoria sincrona… Il dato è sufficiente a smentire l’assunto che la decisione di delocalizzare il ponte e sopraelevarlo sia stata presa in solitario e imposta dal commissario”. In più è stato ritenuto che “per licenziare il progetto dell’opera non occorre l’autorizzazione della Soprintendenza e, pertanto, non è necessario acquisire l’assenso di tale organo all’interno della conferenza di servizi decisoria”. Sulla censura con la quale si contestava la mancata acquisizione di uno studio di viabilità dell’opera, i giudici di Palazzo Spada hanno fatto proprie le conclusioni della difesa erariale secondo la quale “non esiste alcuna norma che subordini la legittimità dell’approvazione di un ponte destinato a sostituire un attraversamento esistente alla redazione di uno specifico studio trasportistico esteso all’intero quadrante urbano”. Quanto infine alla contestazione della scelta di progettare il nuovo ponte con una struttura rialzata “Si tratta di una norma logicamente ispirata dall’esigenza di garantire la sicurezza idraulica dell’opera con soluzioni statiche e permanenti“.
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